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Regolamento comunitario per proroga di sette mesi della CQC

Regolamento comunitario per proroga di sette mesi della CQC, della Patente, delle Revisioni ed altri certificati, verifiche e ispezioni nel campo dei trasporti.

Con il regolamento comunitario 2020/698 pubblicato sulla gazzetta ufficiale L 165 del 27 maggio 2020 ed applicabile dal 4 giugno 2020, il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato, in considerazione dell’emergenza Covid-19, diverse disposizioni di proroga di permessi, autorizzazioni, certificati, verifiche ed ispezioni riguardanti il settore dei trasporti.

Dette proroghe sono state richieste in particolare dall’Italia e si applicano ora in tutti gli Stati membri, per cui ognuno di questi è obbligato a riconoscerle a beneficio dei trasportatori degli altri Paesi U.E impegnati in un trasporto internazionale.

 

Diversamente, è prevista la facoltà degli Stati di prevedere regole differenti sulle stesse tematiche (ad esempio riducendo la durata delle proroghe, fino addirittura ad escluderle), ma queste regole varranno soltanto per i trasportatori di quello Stato, per cui non potranno essere invocate nei confronti dei vettori degli altri Paesi U.E impegnati in un’attività transfrontaliera per i quali, invece, varranno sempre le norme dell’emanando Regolamento. Peraltro, gli Stati che decidessero di non applicare le disposizioni del Regolamento, devono comunicarlo alla Commissione U.E che, a sua volta, ne informerà gli altri Paesi della U.E e pubblicherà un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della U.E.

Analizzando ora il contenuto del nuovo Regolamento, segnaliamo quanto segue.

 

Carte di qualificazione del conducente (CQC) – Art. 2.

Le carte di qualificazione del conducente scadute o in scadenza tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, sono prorogate di validità per sette mesi dalla loro specifica scadenza (per cui una CQC scaduta il 1° maggio scorso è valida sino al 1° dicembre 2020).

La validità della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione, sulle cd. PatentiCQC si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida

Ad esclusione dei trasporti transfrontalieri, in ambito interno rimangono valide le misure eventualmente adottate da ciascuno Stato nel periodo compreso tra il 1 febbraio e la data di entrata in vigore del Regolamento;

E’ prevista poi la possibilità per i singoli Stati, entro il 1° Agosto 2020, di chiedere alla Commissione una proroga dei predetti periodi per un massimo di 6 mesi, quando il perdurare dell’emergenza renda impossibile le attività preordinate al rinnovo delle CQC.

 

Patenti – Art. 3

La validità delle patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di chiedere una proroga non superiore a 6 mesi.

Ispezione periodica dei tachigrafi e carte tachigrafiche – Art. 4

Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi (previste al paragrafo 1, art. 23 del Regolamento 165/2014), in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero dovuto svolgersi.

Qualora il conducente chieda il rinnovo della propria carta tachigrafica a norma del paragrafo 1, art. 28 del Regolamento 165/2014, tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nel frattempo, fino a quando l’autista non entra in possesso della nuova carta, deve riconoscersi l’applicazione della procedura di stampa prevista dall’art. 35, comma 2 del citato Regolamento, per le carte sottratte, danneggiate o smarrite, a condizione che lo stesso sia in grado di dimostrare di aver CUNEO richiesto il rilascio della nuova carta nei termini (quindi, entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta).

Per le richieste di sostituzione della carta presentate tra il 1 marzo e il 31 agosto di quest’anno, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga al comma 5, art. 29 del Regolamento 164/2015, il conducente è autorizzato a guidare fino a quando non riceva una nuova carta del conducente, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

Entro il 1° Agosto 2020, gli Stati possono richiedere alla Commissione una proroga dei predetti periodi fino ad un massimo di 6 mesi, qualora il perdurare dell’emergenza renda impossibile lo svolgimento delle ispezioni periodiche dei tachigrafi oppure il rilascio nei termini delle carte del conducente.

 

Revisioni – Art. 5

Le revisioni dei veicoli che, in base alle disposizioni dell’art.5, par.1 e all’art.10, par.1, della direttiva 2014/45 e all’allegato II, punto 8 di tale direttiva, avrebbero tra il 1° 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano prorogati per un periodo di sette mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione (art.8 e all.2.8 della citata direttiva), con data di scadenza compresa sempre tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020.

Entro il 1° Agosto 2020, gli Stati membri possono richiedere una proroga di queste scadenze, fino ad un massimo di 6 mesi.

 

Accesso alla professione – Art. 6

In caso di accertamento dell’inidoneità finanziaria dell’impresa di trasporto condotto dall’autorità competente, per gli esercizi contabili ricadenti in tutto o in parte nel periodo tra il 1 marzo e il 30 settembre 2020, detta autorità può concedere un termine fino a 12 mesi (anziché i 6 mesi previsti dall’art.13, comma 1, lett. c del Regolamento 1071/2009), per consentire all’impresa di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

Per le inidoneità finanziarie accertate fino al 28 maggio (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento), l’autorità competente può decidere di prorogare il termine già assegnato all’impresa per regolarizzare la sua posizione, a condizione che non sia scaduto al momento in cui il Regolamento sarà in vigore. Il termine così prorogato, non potrà comunque superare i 12 mesi.

 

Licenza comunitarie e attestato del conducente – Art. 7.

La validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Identica proroga si applica alle copie certificate conformi e agli attestati del conducente (per i cittadini extra-comunitari).

Entro il 1° Agosto 2020 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione U.E di prorogare queste scadenze, per un massimo di 6 mesi.

Seguono poi altre disposizioni riguardanti la proroga delle licenze comunitarie delle imprese di trasporto viaggiatori (art. 8), dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastrutture (art. 9), delle licenze ferroviarie e dei certificati per i macchinisti dei locomotori (art. 10 – 13), i certificati per la conduzioni di navi (artt. 14 e 15), ii termini per l’effettuazione della revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali (art. 16) o dei piani di sicurezza dei porti (art. 17).

 

Si riporta in allegato il testo del Regolamento UE 2020/698 come pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.