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Istruzioni per chi rientra dall'estero - Autisti su mezzi pesanti esclusi

Si ricorda che dipendenti e non solo (titolari, autisti in compresenza, ecc) che rientrano in Italia a bordo di veicoli pesanti sono ESCLUSI da tali adempimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute datata sempre 21 Settembre che, a partire dalla data odierna e fino all’emanazione di un nuovo DPCM, comunque non oltre il 7 ottobre p.v, ha modificato la disciplina degli ingressi in Italia da alcune regioni della Francia allentando, al tempo stesso, la regolamentazione per Serbia e Bulgaria.

Va subito detto che per quanto concerne la Francia, la nuova regolamentazione degli ingressi non interessa il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto; ciò in quanto l’Ordinanza richiama le integrazioni del provvedimento del Ministero della Salute del 12 Agosto introdotte dal DPCM del 7 Settembre tra cui, per l’appunto, rientra l’eccezione stabilita per gli equipaggi di cui sopra 

Pertanto per la Francia, fatte salve le eccezioni introdotte dal DPCM del 7 Settembre u.s, l’Ordinanza ha esteso anche alle persone in ingresso in Italia che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato nelle seguenti Regioni francesi:

  • Alvernia-Rodano-Alpi;
  • Corsica;
  • Hauts-de-France;
  • Île-de-France;
  • Nuova Aquitania;
  • Occitania;
  • Provenza-Alpi-Costa azzurra

I seguenti obblighi previsti dall’Ordinanza del 12 agosto u.s:

  • alternativamente di attestare di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone risultato negativo, ovvero di sottoporsi a tale test nella ASL competente entro 48 ore dall’ingresso, rimanendo nel frattempo in isolamento;
  • di comunicare il proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente.

Per le restanti regioni francesi, esclusi i territori extra-europei, è confermata la libertà di circolazione senza motivazione e senza obbligo di isolamento fiduciario, fermo restando l’obbligo di autocertificazione per l’ingresso in Italia di cui all’art. 5 del DPCM 7 agosto.

L’ordinanza, inoltre:

  • trasferendo la Serbia dall’elenco F all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto, ha esteso le fattispecie esentate dal divieto di ingresso in Italia previste per chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese, consentendo tra l’altro, (art 4 comma 1 del DPCM 7 agosto) gli ingressi per motivi di lavoro, urgenza, salute, studio e rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;
  •  “promuovendo” la Bulgaria dall’Elenco C all’elenco B del citato allegato, ha eliminato per gli ingressi in Italia delle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese, l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni e l’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente.

Ovviamente, anche in questi casi operano le eccezioni per il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.