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Nuove proroghe validità delle patenti guida, CQC e altre abilitazioni

Nuove proroghe validità delle patenti guida, CQC e altre abilitazioni, a seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021.

PATENTI DI GUIDA

Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

  • Su tutto il territorio dell’UEItalia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
  • Ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021 (art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18/2020);
  • Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta
    limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

CQC RILASCIATE IN ITALIA

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

  • Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna
    abilitazione;

Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020:
    mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020:
    il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021:
    mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decretolegge n. 18 del 2020.

 

CERTIFICATI ABILITAZIONE:

Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

 

CFP CONDUCENTI ADR

  • per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
  • solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

 

REVISIONI

Scadenti dal 01.03.2020 al 31.08.2020 prorogate alla fine del settimo mese successivo alla data di scadenza effettiva (norma EU art. 5 del Reg. 2020/698)

Per le revisioni in scadenza dal Settembre 2020, limitatamente all’Italia si applicano le proroghe del decreto semplificazioni, per cui:

  • quelle con scadenza dal 1° Settembre al 30 Settembre, sono state prorogate a Dicembre 2020;
  • quelle in scadenza dal 1° Ottobre al 31 Dicembre, sono state prorogate al 28 Febbraio 2021.

I veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta il 28 febbraio 2020, rimangono sottoposti, per la sola circolazione sul territorio nazionale, alla più favorevole disciplina prevista dall’art. 92, che consente la circolazione fino al 31 ottobre 2020

 

PROVE CISTERNE (3 o 6 anni): scadenti dal 31.01.2020 al 31.07.2020 prorogate per 90 giorni oltre la data di cessazione dell’emergenza.

 

VERIFICHE ATP: scadenti dal 31.01.2020 al 31.07.2020 prorogate per 90 giorni oltre la data di cessazione dell’emergenza