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Decreto “dignità”: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Misure in materia di contratti a termine e somministrazione a tempo determinato

Incremento degli indennizzi legati ai licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 Luglio u.s è stato pubblicato il decreto legge n.87 del 12 Luglio 2018, dal titolo “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, entrato in vigore dal 14 Luglio u.s.

Riservandoci di ritornare sull’argomento una volta che le amministrazioni coinvolte avranno emanato le note a chiarimento di loro competenza, di seguito evidenziamo alcuni dei punti salienti del provvedimento che, stante la pausa estiva dei lavori parlamentari (prevista, presumibilmente, dal 10 agosto p.v), dovrà essere convertito in Legge in meno di un mese. 

 

Misure in materia di contratti a termine e somministrazione a tempo determinato (artt.1, 2, 3).

Il decreto interviene in maniera incisiva sui contratti a termine, prevedendo:

la stipulazione in assenza di causali esclusivamente per quelli di durata fino a 12 mesi.

Oltre questa durata, che comunque non può superare i 24 mesi (dai 36 attuali, senza causali), il contratto a termine è consentito SOLO per una di queste motivazioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
  • L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, di cui una copia va consegnata al lavoratore entro 5 gg lavorativi dall’inizio della prestazione;
  • Il numero massimo di proroghe si riduce da 5 a 4. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di una delle causali sopra citate, necessarie anche ai fini del rinnovo. In occasione di ciascun rinnovo, scatta un incremento dello 0,50% dell’onere contributivo (art. 3.2 del decreto).
  • La disciplina di cui sopra si applica integralmente anche al lavoro somministrato a tempo determinato;
  • Le nuove regole scattano per i contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14 Luglio u.s), nonché per i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla stessa data.

 

Incremento degli indennizzi legati ai licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti (art. 3.1)

Il decreto aumenta l’indennità che il Giudice può determinare a favore del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo: si passa infatti dalle attuali 4 e 24 mensilità, alle 6 e 36 mensilità.

 

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti (art. 5)

Il decreto introduce misure volte a penalizzare le imprese, italiane e straniere, operanti in Italia che, dopo aver ricevuto un aiuto di Stato per investimenti produttivi, decidano di trasferire all’estero l’attività economica (o una parte delle stessa) interessata dalla misura, entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata.

In particolare: 

  • in caso di trasferimento in un Paese extra U.E (ad eccezione degli Stati dello Spazio economico europeo – Islanda, Liechtenstein, Norvegia), è prevista la decadenza dal beneficio (da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale, aumentato di 5 punti), e l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito;
  • in caso di trasferimento in un Paese non extra U.E, è prevista soltanto la decadenza dalla misura (anche in questo caso, con l’obbligo di restituzione della somma fruita e degli interessi legali maggiorati di 5 punti). In particolare, questa conseguenza scatta per le imprese che beneficino di aiuti di Stato per insediamenti produttivi localizzati in una certa area del Paese, quando decidano di trasferirli in altra area italiana o dell’Unione Europea o di uno degli Stati dello Spazio economico europeo. 

Le misure appena descritte NON si applicano ai benefici già concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati già avviati alla data del 14 Luglio u.s (data di entrata in vigore del provvedimento).

 

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art.6)

Le imprese beneficiarie di aiuti che prevedano la valutazione dell’impatto occupazionale che, nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento e al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata, decadono dalla misura (in misura proporzionale alla diminuzione del livello occupazionale) in presenza di una riduzione superiore al 10%.

 

Recupero dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti (art. 7)

E’ previsto il recupero dell’iper ammortamento se, durante il periodo di fruizione della misura, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.  

La disposizione opera per gli investimenti effettuati dal 14 Luglio u.s.